Codice Paese: (072), UA
Capitale: Kiev
Città principali: Donetsk, Kharkov
Superficie (km²): 603.700
Popolazione: 45,2 milioni (2011);
PIL: 165 miliardi
PIL/pro-capite: 3 621,2 $
Settori economici: settori agricolo (10% del PIL); settore secondario (50%); servizi (38%)
Religioni: Ortodossi 83,7%; Cattolici Greci 8%.
Lingue ufficiali: ucraino, russo, polacco, ungherese
Moneta: Hryvna (UAH).
Fuso orario: +1h rispetto all'Italia.
Clima: Temperature e precipitazioni
Dopo il riconoscimento dello status di economia di mercato da parte dell’Unione Europea alla fine del 2005, continua il percorso di una progressiva integrazione dell’Ucraina nel sistema economico e finanziario internazionale.
Il 16 maggio 2008 l`Ucraina è entrata a far parte formalmente del WTO, e nel febbraio dello stesso anno si sono aperti i negoziati per la creazione di un’Area di Libero Scambio con l’UE, con relativa armonizzazione delle norme con l’UE.
La discussione sulla conclusione del Protocollo di Associazione UE-Ucraina (DCFTA – Deep and
Comprehensive Free Trade Area), inizialmente prevista per la fine del 2011, è tutt’ora in corso.
A seguito degli eventi occorsi nel Paese ad inizio 2014, il 21 marzo dello stesso anno, l'UE e l'Ucraina hanno firmato le disposizioni politiche dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
Nella stessa occasione è stato ribadito l'impegno a firmare le rimanenti disposizioni, tra cui il DCFTA. Al fine di non attendere l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo di associazione del DCFTA, si è deciso di avviare l'eliminazione unilaterale dei dazi doganali dell'UE in materia di prodotti originari dell'Ucraina.
Il regolamento sulle Autonomous Trade Measures (ATM) nei confronti dell’Ucraina, è stato adottato il 14 aprile 2014 dalla UE. La riduzione unilaterale dei dazi doganali è entrata in vigore il 23 aprile 2014.
A partire dal 1° gennaio 2009, sono stati eliminati i permessi di importazione per i prodotti di origine animale a livello regionale, mentre nuovi permessi vengono rilasciati solo presso la sede centrale del Consiglio di Stato di Medicina Veterinaria dell’Ucraina.
Questa disposizione organizzativa ha creato ostacoli al commercio, poiché i permessi vengono rilasciati oltre il tempo massimo di 30 giorni previsto dalla legge ucraina "sulla sanità veterinaria" attualmente in vigore. Inoltre, tali autorizzazioni coprono solo un periodo molto limitato, e non è chiaro per quali prodotti e in quali circostanze siano necessarie.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea), le spedizioni con destinazione Ucraina devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
a) Fattura commerciale
Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale e può essere scritta in qualsiasi lingua (anche se è consigliabile una traduzione in ucraino). Da presentare in duplice copia.
Al posto di, o in aggiunta alla fattura commerciale, l'importatore può presentare altri documenti che confermano il valore dichiarato dei beni da importare. Le autorità ucraine possono stabilire il valore dei beni stessi, se il valore dichiarato non è attendibile.
Se non viene presentato il certificato di origine, la fattura commerciale deve presentare il sigillo del produttore straniero o dell'esportatore. Le autorità doganali ucraine determinano il paese di origine della merce in base ai dati della fattura commerciale. Pertanto, se la fattura commerciale non è contrassegnata dalla persona responsabile, le autorità doganali ucraine possono definire il paese di origine come "sconosciuto" e negare lo sdoganamento.
b) Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato e viene emesso dalla CCIAA di competenza. Deve essere consegnato in duplice copia. È obbligatorio per vari tipi di prodotti come lo zucchero greggio di canna, l’alcool etilico, le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco o se la fattura commerciale non è stata contrassegnata dal produttore o dall’esportatore. In tutti gli altri casi, è necessario solo se espressamente richiesto dall'importatore o per altri motivi.
La nozione di "European Community" da sola non è accettata come prova di origine da parte delle autorità ucraine. Di conseguenza, i certificati di merci originarie della Comunità europea devono contenere lo Stato membro, di solito seguito da "European Community".
Le regole relative all'emissione ed uso dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI.
c) Certificato fitosanitario (2)
Documento attestante che i vegetali e i prodotti vegetali che devono essere importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena e praticamente indenni da altri organismi pericolosi e sono considerati conformi alle norme fitosanitarie vigenti del paese importatore .
Rilasciato dalle appropriate autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità fitosanitarie ucraine accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Poiché i requisiti formali della certificazione sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme agli standard dell’accordo IPPC (International Plant Protection Convention).
Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in ucraino può, tuttavia, essere necessaria.
Deve essere presentato in originale.
d) Certificato sanitario (3)
Attesta che i prodotti di origine animale che devono essere importati non sono infetti e non possono trasmettere alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità ucraine accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in ucraino o inglese può, tuttavia, essere necessaria.
Deve essere presentato in originale.
e) Certificato di conformità alle buone pratiche di fabbricazione per prodotti farmaceutici e medicinali
Un documento attestante che il sito produttivo e i metodi di produzione sono conformi ai requisiti di buona pratica di fabbricazione - Good Manufacturing Practice (GMP).
Rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine. Le autorità ucraine accettano i certificati rilasciati dalla competente autorità di uno stato membro della Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Nessuna forma specifica è richiesta.
Il certificato può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in lingua ucraina o in inglese, tuttavia, può essere richiesta.
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
a) Documenti di trasporto
b) Lista dei colli
c) Assicurazione trasporto
Non vi è l’obbligo di assicurazione locale.
d) Trattamento degli imballaggi in legno
A partire dal 1 ottobre 2005, gli imballaggi in legno destinati all’Ucraina devono essere trattati e marchiati secondo le norme ISPM-15 FAO.
VISTI
a) Passaporto: necessario e con validità residua di almeno tre mesi al momento della partenza.
b) Visto di ingresso: non necessario per soggiorni fino a 90 giorni. Per soggiorni di durata superiore bisogna rivolgersi direttamente agli uffici diplomatico/consolari dell’Ucraina in Italia.
c) Visto d’affari
I cittadini italiani non hanno bisogno di un visto se desiderano visitare l'Ucraina per motivi d'affari e hanno intenzione di rimanervi per un massimo di 90 giorni. L'unico documento richiesto è un passaporto valido almeno 3 mesi.
AMMISSIONE TEMPORANEA
Carnet ATA
Dal 1 marzo 2008 è operativo in Ucraina il sistema del Carnet ATA.
Campo di applicazione:
- Fiere, mostre ed eventi similari
- Materiali professionali
- Campioni commerciali
- Merci in transito
- Merci in traffico postale ecc.
Ambasciata italiana in Ucraina:
tel. +38 044 2303100/1/2; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tel. +38 044 2303109; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Agenzia ICE: tel. +39 06 59921; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ambasciata ucraina in Italia: tel +39 06 82003641; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Consolato generale di Ucraina a Milano: tel. +39 (02) 801 333; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Consolato generale di Ucraina a Napoli: tel. +39 081 78 75 433; e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina
Sede di Torino:
via Agostino da Montefeltro, 2
via Agostino da Montefeltro, 2
Torino (TO), 10134, Italia
Tel. +39 011 3157287; Fax:+39 011 096537
Tel. +39 011 3157287; Fax:+39 011 096537
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Sede di Kiev:
via Degtiarivska, 52, terzo piano
Kiev, 04112, Ucraina
Tel. +38 044 3914118; Fax: +38 044 3914118
Tel. +38 044 3914118; Fax: +38 044 3914118
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Sede di Lviv:
via K. Levytskoho, 4
Lviv, 79005, Ucraina
Tel. +38 032 2453108; Fax:+38 032 2256175
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Numeri di emergenza per cittadini ucraini in Italia e italiani in Ucraina (gestiti dalla camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina):
- Numero di emergenza CCIPU in Italia: tel. +39 366 13 63 663
- Numero di emergenza CCIPU in Ucraina: tel. +38 067 675 87 62
(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
- una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
- una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12.
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza (su richiesta dell'interessato 10 giorni prima della partenza del prodotto).
(3) Rilasciato dagli uffici veterinari delle ASL di competenza.