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734
Svizzera
Codice Paese: (039), CH
Capitale: Berna
Città principali: Zürich, Geneva-Anemasse, Basilea-Saint Louis, Lausanne
Superficie (km²): 41.285
Popolazione: 7,70 milioni (2011);
PIL: 636,1 miliardi $
PIL/pro-capite: 81.160, 6 $
Settori economici: servizi (72,5%); industria (26,8%); agricoltura (0,7%)
Religioni: cattolici 41,8%; Protestanti 35,3%; 4,3% musulmana.
Lingue ufficiali: francese, tedesco, italiano
Moneta: franco svizzero, CHF
Fuso orario: 1 ora avanti rispetto al Meridiano di Greenwich; stesso orario rispetto all'Italia
Clima: Temperature e precipitazioni
La Svizzera ha firmato accordi bilaterali di libero scambio (FTA) con l’Unione europea e le Isole Faroe. Inoltre, ha un’unione doganale e monetaria con il Liechtenstein. La Svizzera è anche membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS - EFTA), insieme con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. La Convenzione EFTA ha stabilito una zona di libero scambio tra gli Stati membri nel 1960, ma la Svizzera non vi partecipa.
Sin dalla sua creazione, obiettivo dell'EFTA è regolamentare i rapporti tra i propri membri e l'Unione europea. Il primo, importante passo in questo senso è stato effettuato nel 1972, con la conclusione di accordi di libero scambio individuali con la CEE.
A partire dalla metà degli anni '80 si è intensificata l'integrazione economica all'interno dell'UE, soprattutto grazie all'attuazione del programma del mercato interno (attuazione delle quattro libertà di circolazione: delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali). L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è stato negoziato tra l'UE e i Paesi EFTA per permettere a questi ultimi una più ampia partecipazione al mercato interno. L'accordo sul SEE è stato ratificato da tutti i Paesi EFTA, ad eccezione della Svizzera. Nel 1992, con votazione popolare, la Svizzera ha rifiutato l'adesione all'Accordo sul SEE negoziando, in seguito, una serie di accordi bilaterali con l'UE. Gli attuali 28 membri dell'UE da un lato e Norvegia, Islanda e Liechtenstein dall'altro (detti Stati SEE-AELS) sono parti contraenti dell'Accordo sul SEE.
L'Accordo SEE viene continuamente adeguato all'evoluzione del diritto pertinente dell'UE, ovvero all'acquis comunitario. Inoltre, la qualità di membro dell'AELS garantisce alla Svizzera lo status di osservatore in seno al pilastro AELS dello Spazio economico europeo (SEE). Questo status le permette di seguire da vicino sia gli sviluppi del SEE sia quelli del diritto europeo (acquis comunitario).
Nel quadro dell’EFTA, la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio con l'Unione doganale dell'Africa australe (SACU, composta da Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland) e con il Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), che comprende Bahrain, Kuwait, Oman , Qatar, Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), entrato in vigore il 1 luglio 2014 dopo essere stato firmato nel 2009.
Inoltre, gli Stati membri dell'EFTA hanno concluso accordi di libero scambio con i seguenti paesi: Albania, Canada, Cile, Colombia, Egitto, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM), Hong Kong, Israele, Giordania, Libano, Messico, Montenegro, Marocco, Autorità palestinese, Perù, Serbia, Singapore, Corea del Sud, Tunisia, Turchia e Ucraina. Inoltre, sono in vigore un accordo di libero scambio Svizzera-Cina e un accordo bilaterale svizzero-giapponese sul libero scambio e il partenariato economico (FTEPA).
Le merci che siano considerate originarie ai sensi degli accordi di cui sopra possono beneficiare del trattamento preferenziale in Svizzera.
Accordi bilaterali con i paesi del Mediterraneo sono stati adattati o conclusi nel quadro del partenariato euromediterraneo (noto anche come Processo di Barcellona), che, tra gli altri obiettivi, mira a creare una zona di libero scambio nella zona euro-mediterranea. Con l’inclusione di un nuovo protocollo di origine Pan-Euro-Med, i suddetti accordi prevedono le stesse norme di origine e permettono il cumulo diagonale (Pan-Euro-Med).
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
I documenti idonei a provare la definitiva importazione della merce in territorio elvetico, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. Ce 612/2009, sono:
- il modello 11.08 - certificato di sdoganamento - provvisto delle seguenti intestazioni: Certificato d'importazione; Certificato dogana e Iva importazione; Certificato d'importazione; certificat douanier de importation; Zollausweiss; quietanza; Acquit de douane; Mwst - Ausweis, Lista d'importazione, Documento sostitutivo IVA (quest'ultimo documento corrisponde ad un duplicato del certificato doganale che viene emesso in caso di smarrimento dello stesso). Detti documenti possono riportare l'indicazione, Liero C , Libero S, Bloccato, Pre- Dichiarazione, secondo il tipo di prcedura utilizzato per il ritiro della merce in dogana;
- Lista di importazione;
- Dichiarazione di importazione;
- Documento sostitutivo iva;
- Decisione di imposizione per il dazio;
- esemplare 8 della dichiarazione doganale - tipo DAU, timbrato e firmato;
- esemplare 11 della dichiarazione doganale - tipo DAU, timbrato e firmato;
- “Importazione Def.” Stampato in originale dalla dogana su carta colorata intestata alla medesima nel centro del foglio. Detto formulario può essere emesso soltanto dalle dogane elvetiche. Se presentato in originale non occorre l’apposizione di ulteriori timbri da parte delle autorità doganali.
I Documenti di cui ai punti 2 e 3 possono riportare l'indicazione "LIBERO C", "BLOCCATO", "PREDICHIARAZIONE".
I documenti in parola possono essere presentati alternativamente, in quanto sono equipollenti.
Tali documenti devono contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all'esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce etc.) e devono riportare, ove prevista, la liquidazione dei dazi doganali.
I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale.
La conformità all'originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
- dall'autorità doganale della Svizzera;
- dall'ICE;
- da consolati o ambasciate di paesi aderenti all'Unione Europea.
a) Fattura commerciale
E’ il documento che descrive i dettagli della transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, può essere scritta in qualsiasi lingua anche se è raccomandata una traduzione in tedesco, francese, italiano o inglese. Deve essere presentata in originale.
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono essere presentate al posto dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è valida per quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
b) Certificato di circolazione EUR.1 (Allegato X)
E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
Se si applica il cumulo con i paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo (Pan-Euro-Med cumulation), un certificato di circolazione (EUR-MED), deve essere presentato al posto dell’EUR.1.
c) Certificato di circolazione EUR-MED
Il formulario EUR MED è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare l’applicazione del cumulo PANEUROMEDITERRANEO, istituito per tutti i Paesi dell’area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche. Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
d) Certificato di Origine (Allegato XI)
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato, viene emesso dalla Camera di Commercio competente per territorio e deve essere consegnato in originale. Il certificato di origine può essere sostituito dal certificato EuroMed, dal certificato EUR 1 o dalla dichiarazione su fattura, salvo esplicita richiesta da parte dell’importatore.
e) Certificato sanitario
Documento provante che i prodotti di origine animale destinati all'importazione non sono infetti e non portano alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine. Le autorità svizzere accettano i certificati veterinari rilasciati dall'autorità competente di ogni Stato membro dell'Unione europea , se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Nessuna forma specifica richiesta .
Il certificato può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in tedesco, francese, italiano o inglese, tuttavia, può essere richiesta.
Deve essere presentato in originale. Le importazioni provenienti dall'UE o dalla Norvegia sono considerate come trasferimenti intracomunitari. Il certificato è di solito generato elettronicamente dal veterinario responsabile attraverso il sistema TRACES e trasmesso al paese di destinazione. Una stampa debitamente timbrata e firmata deve accompagnare la merce.
f) Registrazione con il sistema TRACES
Documento attestante che esportatori e importatori di animali vivi e di prodotti di origine animale sono registrati con l’European Trade Control and Expert System (TRACES). Il documento è un prerequisito per il certificato veterinario per gli animali vivi e il certificato sanitario per i prodotti animali, rispettivamente.
La registrazione deve essere effettuata online tramite il sistema TRACES da tutti i tipi di entità commerciali che trattano specie animali o prodotti di origine animale.
L'autorità svizzera competente in materia di animali e prodotti di origine animale è l'Ufficio federale di veterinaria (UFV): Bundesamt für di veterinaria (UFV).
La registrazione verrà processata entro un giorno.
Non vi è alcuna tassa di elaborazione.
Il periodo di validità è illimitato.
Una volta effettuata la registrazione, l'autorità veterinaria interessata del paese di origine creerà il certificato veterinario richiesto per il movimento transfrontaliero e lo trasmetterà per via elettronica alle autorità del paese di importazione.
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
a) Documenti di trasporto
b) Lista dei colli
c) Trattamento degli imballaggi in legno
La Svizzera non richiede l'obbligo di imballaggi a Marchio IPPC/FAO se provenienti dall'UE.
La Svizzera come l'UE richiede imballaggi a Marchio IPPC/FAO in ingresso esclusivamente se provenienti dal Portogallo o da Paesi Terzi.
AMMISSIONE TEMPORANEA
E' possibile esportare temporaneamente verso la Svizzera secondo le procedure del carnet ATA.
Il carnet permette l'ammissione temporanea di:
- campioni commerciali;
- merci destinate ad essere presentate alle fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali;
- materiale professionale;
- merci in transito;
- materiale in traffico postale ecc.
PASSAPORTO E VISTI
a) Passaporto/carta di identità valida per l’espatrio
Il Paese aderisce all’accordo di Schengen.
E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità, da poter esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità locali.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
La Svizzera concede l’ingresso ai titolari di una carta di identità italiana in forma cartacea in corso di validità e rinnovata con timbro apposto sul documento stesso. Invece non è accettata la carta di identità elettronica (formato carta di credito) che indichi una data scaduta, se la proroga della stessa figura su un modulo cartaceo separato (si veda anche il sito dell’Ufficio Federale della Migrazione di Berna www.bfm.admin.ch).
b) Visto d’ingresso
Non necessario.
c) Visto d’affari
cittadini dell'UE/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell’UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di al massimo tre mesi o 90 giorni per anno civile non necessitano più di un permesso. Continuano tuttavia a soggiacere all'obbligo di notifica. I cittadini bulgari e rumeni beneficiano parimenti di tale regolamentazione ma solo a determinate condizioni.
Procedura di notifica
Chi desidera annunciarsi è tenuto a utilizzare la procedura in linea: Annuncio in linea.
AMBASCIATE E CONSOLATI IN ITALIA
Ambasciata e Ufficio Commerciale (Cancelleria e Sezione consolare)
Via Oriani Barnaba 61, 00197 Roma
Tel. 06 809571 - Fax 06 8080871
Consolati
Milano via Palestro 2, 20121 - Tel.02 7779161 - Fax 02 76014296
Genova piazza Brignole 3/6, 16124 - Tel. 010 545411 - Fax 010 54541240
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Ambasciata d’Italia
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Tel. +41 31 3500777 - Fax +41 31 3500711
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Lugano via Ferruccio Pelli 16 - 6901
Tel. +41 91 9133050 - Fax +41 91 9237578
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Zurigo Tödistrasse 67 - 8002
Tel.+41 44 2866111 - Fax +41 44 2011611; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Consolato Generale
Ginevra Rue Charles Galland 14 - 1206
Tel. +41 22 8396744 / 793253978
fax +41 22 8396745; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
AGENZIA ICE
Elfenstrasse, 14 - 3006 Bern - CH
Tel: (0041) 31 3500734 - Fax: (0041) 313500711
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (sede di Zurigo)
Seestrasse 123 -CH-8027 Zurigo
Tel.+41 44 289 23 23- Fax +41 44 201 53 57
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Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (sede di Ginevra)
12-14 rue du Cendrier - CH-1211 Ginevra 1
Tel. +41-22- 906 85 95 – Fax +41-22- 906 85 99
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PRINCIPALI ISTITUTI BANCARI ITALIANI
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Banca Euroimmobiliare
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BSI (Sede Centrale) Via Magatti 2 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 8093842 - Fax +41 91 8093678
Intesa San Paolo
Via Frasca 5 - 69015839 Lugano
Tel. +41 91 2608282 - Fax +41 91 2608200
(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
- una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
- una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.