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305
Uganda
Codice Paese: (350), UG
Capitale: Kampala
Città principali:
Superficie:(km²): 241.038
Popolazione: 33.645.000
PIL: 16,8 miliardi $
PIL/pro-capite: 477,5 $
Religioni: principalmente cattolica, protestante ed islamica.
Lingue ufficiali: Inglese, kiswahili, lingue locali
Moneta: Scellino ugandese, UGX
Fuso orario: Tre ore avanti rispetto al Meridiano di Greenwich
Clima: Temperature e precipitazioni
L'Uganda fa parte dei paesi ACP (Africa Caraibi e Pacifico) che sono legati all'Unione Europea da un accordo di partenariato entrato in vigore nel 2003.
Questo accordo prevede, in particolare, la messa in pratica di accordi di partenariato economico (APE) che l'Unione Europea attualmente negozia con sette regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
L'Uganda ha firmato, in quanto membro dell'EAC, un accordo interinale con l’Unione Europea incentrato sugli scambi delle merci.
L'Uganda appartiene al Mercato Comune dell'Africa Orientale e australe (COMESA) il cui obiettivo è quello di realizzare una zona di libero scambio (soppressione delle barriere doganali interne) e un'unione doganale tra i suoi membri. E’ previsto di stabilire un'unione monetaria nel 2025.
L'Uganda è membro del WTO dal 1° gennaio 1995.
Al momento, la politica di importazione è relativamente aperta. Per i seguenti prodotti esiste divieto di importazione nel Paese: materiali pornografici, pneumatici usati e altre merci per le quali l’Uganda ha firmato accordi internazionali di divieto.
Sono stati invece aboliti i divieti di importazione per la birra, la soda, le batterie e le sigarette.
Per una serie di prodotti inseriti in una “lista negativa” occorre l’emissione di una licenza di importazione della validità di sei mesi rilasciata dal Ministero del Turismo, del Commercio e dell’Industria e riguarda ad esempio alcuni tipi di batterie.
Molti prodotti vengono spediti via l’Uganda verso altri paesi ad est, come il Congo orientale ed il Rwanda, e necessitano un permesso di transito da parte della Uganda Revenue Authority.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea), le spedizioni con destinazione Uganda devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
a) Fattura commerciale
In tre copie, deve essere redatta in inglese e contenere i dati usuali.
b) Documento EUR.1
Sebbene l'Uganda non consenta un regime doganale preferenziale ai prodotti originari dell'Unione europea, i servizi doganali possono esigere un documento EUR.1 al momento dell'importazione di questi prodotti e, in particolare, quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE.
Le spedizioni, di valore inferiore a 6.000 euro, o effettuate da un esportatore accreditato, possono richiedere la presentazione di una dichiarazione.
La dichiarazione deve essere riportata su una fattura, un documento di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente chiaro per poterli identificare.
La dichiarazione è la seguente:
L'esportatore dei prodotti coperti dal seguente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione chiara del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale...(indicazione dell'origine)
.....(Luogo e data)....(firma dell'esportatore e indicazione per esteso del nominativo del firmatario)
Le regole relative all'emissione ed utilizzazione dell’EUR.1 sono riportate nell'Allegato X.
c) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria per i quali non possono essere emessi documenti EUR.1 e per i prodotti non comunitari, viene richiesto un certificato di origine. Il certificato dovrà essere redatto sul formulario comunitario.
Le regole relative all'emissione ed utilizzazione di questo documento sono precisate nell'Allegato XI.
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali, il certificato è rilasciato dal Servizio fitosanitario della Regione di appartenenza.
e) Certificato sanitario per le carni
Rilasciato dal Servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
A causa del rischio di contaminazione della malattia della “mucca pazza”, l'Uganda vieta l'importazione di carne bovina proveniente dai paesi europei.
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
a) Documenti di trasporto
b) Lista dei colli
c) Assicurazione trasporto
La regolamentazione dell'Uganda prescrive che le spedizioni destinate al paese siano assicurate localmente.
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo di trattamento degli imballaggi in legno, conviene consultare il proprio referente in loco.
VISTI
a) Passaporto: necessario.
b) Visto d’ingresso: necessario.
b) Visto d’affari
Le domande per il visto ugandese per affari vanno inoltrate ai consolati dell'Uganda a Roma e Milano, allegandovi i documenti elencati di seguito. Contattate uno dei due consolati se non vi è possibile richiedere il visto di persona e volete inviare passaporto e documenti tramite posta o corriere.
Documenti necessari:
- passaporto valido almeno 6 mesi
- due foto tessera
- modulo di richiesta del visto
- prenotazione del volo di andata e ritorno
- certificato di vaccinazione contro la febbre gialla
AMMISSIONE TEMPORANEA
Non è possibile esportare temporaneamente verso l'Uganda secondo le procedure del carnet ATA. Le esportazioni temporanee si fanno seguendo le procedure del diritto comune attraverso un agente.
ISPEZIONE DELLE MERCI
Le spedizioni destinate all'Uganda sono soggette prima dell'imbarco ad un controllo sulla conformità alle normative locali sui prodotti quali: giocattoli, prodotti elettrici, parti di automobili, prodotti chimici, apparecchi a gas, prodotti meccanici, tessili, mobili, giornali, alimentari ecc.
(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
- una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
- una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
(2) Le società abilitate a fare l'ispezione sono: