Stati membri dell'Unione europea
L'UE non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in Europa nel 1951 riuniva solo Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Col tempo, sempre più paesi hanno deciso di aderire all'UE.
L'adesione della Croazia, il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei paesi membri.
Con il referendum del 23 giugno 2016 " Brexit" il Regno unito ha segnato l'uscita dalla UE.
Tra gli stati membri gli scambi dei beni, servizi e di capitali sono liberi (1) e non vi sono formalità doganali, ne' diritti doganali tra vecchi e nuovi membri per il rilascio delle merci
Gli scambi intracomunitari comportano l'applicazione dell'IVA nei paesi di consumo del prodotto.
Adesione UE: 1995
Capitale: Vienna
Superficie: 83 870 km²
Popolazione: 8,3 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Bruxelles
Superficie: 30 528 km²
Popolazione: 10,7 milioni
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Adesione UE: 2007
Capitale: Sofia
Superficie: 111 910 km²
Popolazione: 7,6 milioni
Valuta: lev bulgaro (лв)
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Adesione UE: 2004
Capitale: Nicosia
Superficie: 9 250 km²
Popolazione: 0,8 milioni
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Adesione UE: 2013
Capitale: Zagabria
Superficie: 56 594 km²
Popolazione: 4 398 150
Valuta: kuna
Schengen: dovrebbe diventare
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Adesione UE: 1973
Capitale: Copenaghen
Superficie: 43 094 km²
Popolazione: 5,5 milioni
Valuta: corona danese (kr.)
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Adesione UE: 2004
Capitale: Tallinn
Superficie:45 000 km²
Popolazione: 1,3 milioni
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Adesione UE:1995
Capitale: Helsinki
Superficie: 338 000 km²
Popolazione: 5,3 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Parigi
Superficie: 550 000 km²
Popolazione: 64,3 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Berlino
Superficie: 356 854 km²
Popolazione: 82 milioni
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Adesione UE: 1981
Capitale: Atene
Superficie: 131 957 km²
Popolazione: 11,2 milioni
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Adesione UE: 1973
Capitale: Dublino
Superficie: 70 000 km²
Popolazione: 4,5 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Roma
Superficie: 301 263 km²
Popolazione: 60 milioni
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Adesione UE: 2004
Capitale: Riga
Superficie: 65 000 km²
Popolazione: 2,3 milioni
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Adesione UE: 2004
Capitale: Vilnius
Superficie: 65 000 km²
Popolazione: 3,3 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Lussemburgo
Superficie: 2 586 km²
Popolazione: 0,5 milioni
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Adesione UE: 2004
Capitale: La Valletta
Superficie: 316 km²
Popolazione: 0,4 milioni
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Adesione UE: Membro fondatore (1952)
Capitale: Amsterdam
Superficie: 41 526 km²
Popolazione: 16,4 milioni
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Adesione UE: 2004
Capitale: Varsavia
Superficie: 312 679 km²
Popolazione: 38,1 milioni
Valuta: zloty polacco (zł)
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Adesione UE: 1986
Capitale: Lisbona
Superficie: 92 072 km²
Popolazione: 10,6 milioni
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Adesione UE: 1973
Capitale: Londra
Superficie: 244 820 km²
Popolazione: 61,7 milioni
Valuta: lira sterlina (£)
Uscita UE: Brexit 23 giugno 2016 (a seguito di refrendum)
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Adesione UE: 2004
Capitale: Praga
Superficie: 78 866 km²
Popolazione: 10,5 milioni
Valuta: corona ceca (Kč)
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Adesione UE: 2007
Capitale: Bucarest
Superficie: 237 500 km²
Popolazione: 21,5 milioni
Valuta: leu rumeno
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Adesione UE: 2004
Capitale: Bratislava
Superficie: 48 845 km²
Popolazione: 5,4 milioni
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Adesione UE: 2004
Capitale: Lubiana
Superficie: 20 273 km²
Popolazione: 2 milioni
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Adesione UE: 1986
Capitale: Madrid
Superficie: 504 782 km²
Popolazione: 45,8 milioni
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Adesione UE: 1995
Capitale: Stoccolma
Superficie: 449 964 km²
Popolazione: 9,2 milioni
Valuta: corona svedese (kr)
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Adesione UE: 2004
Capitale: Budapest
Superficie: 93 000 km²
Popolazione: 10 milioni
Valuta: fiorino ungherese (Ft)
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MONETA: euro, EUR
L'Unione economica e monetaria implica il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, una politica monetaria comune e l'adozione di una moneta comune, l'euro. L'euro è stato introdotto il 1° gennaio 1999 come moneta virtuale, utilizzabile solo per pagamenti senza contanti e a fini contabili. Le banconote e monete sono entrate in circolazione il 1° gennaio 2002.
Paesi che utilizzano l'euro
L'euro (€) è la valuta ufficiale di 18 dei 28 paesi membri dell'UE. I paesi che costituiscono la cosiddetta area dell'euro (o eurozona) sono: Austria , Belgio , Cipro , Estonia , Finlandia , Francia , Germania , Grecia , Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
I Dom, le Isole Canarie, il Monte Athos, le isole Aland, le isole Azzorre e Madera fanno parte della zona euro. Utilizzano ugualmente l'euro le Andorre Monaco, San Marino, il Vaticano, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte.
MERCATO INTERNO E UNIONE DOGANALE
Il mercato interno dell’Unione europea è un mercato unico nel quale le merci, i servizi, i capitali e le persone circolano liberamente, e all’interno del quale i cittadini europei possono liberamente vivere, lavorare, studiare o fare affari.
La libera circolazione delle merci è una delle basi essenziali del mercato interno, e mira a garantire gli scambi nell’Unione europea. La libera circolazione si applica alle stesse condizioni per tutte le merci che circolano all’interno dell’Unione, anche quelle che provengono da paesi terzi, ad eccezione di quelle che presentano rischi per i consumatori, la salute pubblica o l’ambiente.
Nel mercato interno, si parla di vendita e non di esportazione e questo, per concretizzare la libera circolazione delle merci. La vendita di beni il mercato interno è considerata come parte del territorio doganale dell’Unione europea e dovrà essere considerata alla stessa stregue delle vendite all’interno dei territori dei singoli paesi membri.
I 28 paesi dell'Unione europea ammettono, in assenza dei diritti doganali e senza formalità doganali, l'entrata sul loro territorio di merci che abbiano carattere comunitario.
Hanno questo carattere le merci:
- originarie degli Stati dell'Unione europea,
- in libera pratica nell'Unione europea.
L’unione doganale europea significa:
- assenza di dazi alle frontiere interne tra gli Stati membri dell’UE;
- dazi doganali comuni sulle importazioni da paesi extra UE;
- norme d’origine comuni per i prodotti provenienti da paesi extra UE;
- una definizione comune del valore in dogana.
L’accordo su questi quattro principi tra i sei paesi fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) ha permesso il completamento dell’unione doganale il 1° luglio 1968, un anno e mezzo prima di quanto stabilito nel trattato di Roma.
A partire da tale data, l’elaborazione della legislazione doganale comunitaria ha consentito di assicurare l’applicazione delle stesse norme a tutte le merci importate nell’UE. Il quadro normativo stabilito disciplina, tra l’altro, alcuni aspetti importanti:
- applicazione uniforme della tariffa doganale comune a tutte le frontiere esterne dell'UE;
- approccio comune per quanto riguarda il regime di deposito doganale;
- agevolazione della circolazione delle merci in regime di “transito doganale”;
- sostituzione dei molteplici documenti doganali con un documento amministrativo unico.
Tutte le norme relative a questi aspetti sono state infine riunite in un unico atto legislativo: il codice doganale comunitario.
Il nuovo Codice Doganale Comunitario, adottato con il Regolamento UE 952/2013, ha inteso riformare la materia doganale, in particolare introducendo le misure necessarie per completare il passaggio ad un ambiente informatizzato e privo di supporto cartaceo, nonché alcune disposizioni che rafforzano una rapida concessione delle agevolazioni a favore degli operatori economici affidabili (AEO).
Alcune disposizioni del Codice sono già applicabili dal 30 ottobre 2013, mentre tutte le altre disposizioni diverranno applicabili in ogni caso, anche in assenza di approvazione delle previste disposizioni di applicazione, a partire dal 1° giugno 2016.
Territorio doganale comunitario
1. Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,IT 10.10.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 269/11
- il territorio della Repubblica di Croazia;
- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio dell'Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:
a) FRANCIA
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);
b) CIPRO
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NELL’UNIONE EUROPEA
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio
E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti non scaduti.
Nello Spazio Schengen, i cittadini italiani in possesso di un documento d’identità in corso di validità non subiscono il controllo nei viaggi tra Italia e altri Paesi dello spazio Schengen. Il documento d’identità deve essere esibito in caso di richiesta da parte delle Autorità locali.
I paesi Schengen dell’UE possono adottare norme nazionali che obbligano i cittadini UE ad avere con se i tuoi documenti d’identità per circolare sul loro territorio.
Patenti di guida, carte bancarie, carte Postepay o tesserini fiscali non sono accettati come documenti di viaggio o d'identità.
Lo spazio e la cooperazione Schengen
Lo spazio e la cooperazione Schengen si basano sul trattato di Schengen del 1985. Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere. Contestualmente, per garantire la sicurezza all'interno dello spazio di Schengen, è stata potenziata la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. La cooperazione Schengen è stata inserita nel quadro legislativo dell'Unione europea (UE) attraverso il trattato di Amsterdam del 1997. Tuttavia, non tutti i partecipanti alla cooperazione Schengen sono membri dello spazio Schengen, perché non desiderano abolire i controlli alle frontiere oppure perché non soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione dell'acquis di Schengen.
Lo spazio Schengen senza frontiere comprende:
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Austria
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Ungheria
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Norvegia
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Belgio
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Islanda
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Polonia
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Repubblica ceca
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Italia
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Portogallo
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Danimarca
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Lettonia
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Slovacchia
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Estonia
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Liechtenstein
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Slovenia
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Finlandia
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Lituania
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Spagna
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Francia
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Lussemburgo
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Svezia
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Germania
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Malta
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Svizzera
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Grecia
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Paesi Bassi
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Per i viaggi da o verso Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito e Romania è tuttavia ancora necessario esibire una carta d'identità o un passaporto (3) validi. Pur facendo parte dell'UE, questi paesi non appartengono allo spazio Schengen, nel quale si può viaggiare senza passaporto. Prima di metterti in viaggio, verifica quali documenti devi avere per recarti al di fuori del tuo paese di residenza ed entrare nel paese UE non appartenente allo spazio Schengen che intendi visitare.
DOCUMENTI DI TRANSITO
Documento Amministrativo Unico (DAU)
Non richiesto negli scambi intracomunitari
Fattura commerciale
Detta “fattura comunitaria”
Non consiste più in un documento di accompagnamento della merce ma un documento contabile obbligatorio per giustificare il carattere comunitario dell'operazione.
La fattura deve essere redatta almeno in due copie e contenere oltre le usuali diciture, le seguenti informazioni:
- numero di IVA del soggetto che effettua la consegna (il venditore);
- numero di IVA dell'acquirente tramite il quale viene identificato nello Stato membro di consegna; (6)
- menzione “non soggetti ad IVA”.
In pratica, una fotocopia della fattura accompagna le merci in particolare quando non vi sia un buono di consegna (caso di vendita Ex Works).
Questo termine indica che il venditore ha consegnato la propria merce da quando l'ha messa a disposizione dell'acquirente nei locali del venditore - laboratorio, fabbrica, deposito.
La prova della consegna può essere apportata:
- sia con una annotazione della fattura fatta dal destinatario;
- sia da un buono di consegna firmato dal cliente straniero.
La verifica della validità di una partita IVA intracomunitaria è ormai possibile tramite internet:
Certificati sanitari e fitosanitari
Sono inutili nel quadro degli scambi intracomunitari fatto salvo per gli animali vivi (UVAC) (7) e per qualche prodotto vegetale, sono richiesti documenti specifici.
FORMALITÀ FISCALI E DI TRANSITO
La soppressione quasi totale delle formalità doganali lascia sussistere degli obblighi dichiarativi, fiscali e statistici, imposti agli operatori nei loro scambi intracomunitari.
Registrazione
Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.
Dichiarazione IVA
L'IVA intracomunitaria è dichiarata, liquidata e pagata alla stregua delle tasse interne. La dichiarazione CA3 integra l'ammontare totale esentasse delle spedizioni intracomunitarie esentate e degli acquisti intracomunitari.
Dichiarazione di scambio di beni tra Stati membri (INTRASTAT)
Formulario dell'Amministrazione doganale, riporta mensilmente l'insieme dei movimenti delle merci comunitarie (o delle merci di pesi terzi che abbiano assolto diritti e tasse) che circolano tra l'Italia e un altro Stato membro appartenente all'Unione Europea. Esiste un modello semplificato e uno dettagliato. Il numero delle informazioni che le imprese sono tenute a fornire sono in funzione dei volumi d'entrata o spedizione nell'Unione Europea.
Su supporto cartaceo, magnetico o elettronico, di volta in volta o in modo riepilogativo, la dichiarazione deve essere trasmessa agli uffici competenti (il termine di spedizione coincide con il termine di presentazione) al massimo entro il 15° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Informazioni più specifiche e la relativa modulistica sono reperibili consultando il sito delle dogane www.agenziadogane.gov.it/
Transito interno
Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, le merci unionali (8) possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.
Territorio unico ai fini del transito
Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, in base al formulario 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.
Riesportazione di merci non unionali
1. Le merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente.
Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Fatto salvo l'articolo 259, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.
Trattamento degli imballaggi in legno
L'Unione Europea applica lo Standard ISPM-15 della FAO dal 1° marzo 2005.
Per la circolazione INTRA-UE non è obbligatorio l'utilizzo di imballaggi marchiati e trattati secondo lo standard ISPM - 15, esclusi quelli provenienti dal Portogallo.
SPEDIZIONE TEMPORANEA
Registro dei beni spediti a titolo temporaneo
Il carnet ATA comunitario non esiste più, può essere utilizzato negli scambi con i DOM e i TOM. Per le altre parti del territorio doganale comunitario, che non fanno parte del suo territorio fiscale, conviene informarsi presso le Camere di commercio.
Di forma libera, questo registro contiene informazioni succinte (data, merce, paese) può essere redatto su supporto informatico. La sua assenza può comportare sanzioni amministrative da parte degli Uffici della Dogana.
(1) La libera circolazione delle merci non impedisce qualche eccezione. Alcuni beni infatti sono sottoposti a restrizioni (beni con duplice impiego, materiali bellici, stupefacenti ecc.) che devono essere rispettate da tutti gli stati membri.
(2) Libera pratica: lo status delle merci di origine terza, vale a dire non originarie di un paese dell’Unione Europea che, al momento dell’importazione nella UE hanno pagato i diritti doganali, le tasse e imposte eventualmente esigibili.
(3) Obbligatorio per i cittadini svedesi.
(4) Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario avente precise caratteristiche previste dalla normativa comunitaria . Esso costituisce di per sé la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. La sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Cee 2454/93, che reca modalità di applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 952/13).
Con il Reg. Ce 2286/2003, che ha modificato il Reg. Cee 2454/93, la Commissione Europea ha istituito nuove modalità di compilazione del DAU, la cui applicazione decorre dal 1 Gennaio 2007, come stabilito dal Reg. CE 215/06.
(5) Nel caso di scambi con gli Stati che fanno parte del territorio doganale della Comunità ma che non sono territorio fiscale, deve essere utilizzata una fattura classica.
(6) In Italia, questo identificatore è il n° INSEE preceduto dalle lettere “IT” oltre a due cifre per la chiave di controllo. Gli imprenditori possono verificare il numero individuale di identificazione IVA dei loro clienti europei sul sito:
(7) Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.)
Nati a seguito dell'attuazione del mercato unico, essi mantengono a livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria. Tra gli altri compiti gli UVAC si occupano della gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario.
L’attività consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro di segnalare, con almeno un giorno di anticipo, l'arrivo delle merci all'UVAC ed al servizio veterinario della ASL competente per territorio.
Per rendere più efficace tale meccanismo di prenotifica è previsto che anche gli operatori debbano essere registrati presso gli UVAC ed abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.
(8) Per merci unionali s’intendono merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’UE, merci importate da paesi terzi e immesse in libera pratica nell’UE oppure merci ottenute o prodotte nell’UE da merci che rientrano nelle due precedenti categorie. Per merci extraunionali s’intendono le altre merci, essenzialmente merci importate da paesi terzi e non immesse in libera pratica nell’UE (articolo 29 del TFUE).
I paesi aderenti alla convenzione internazionale della protezione dei vegetali (CIPV) possono applicare, al momento dell’importazione, le richieste fitosanitarie previste dalla norma internazionale ISPM-15.